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D.L. 30/12/2005 n. 2734. Per le finalità di cui al comma 3 la dotazione organica del Consiglio di Stato è incrementata di una unità a decorrere dal 1° gennaio 2006. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 21 luglio 2000 n. 205. 4-bis. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni». 4-ter. Per assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con l'obiettivo del più spedito conseguimento della definitività dei giudizi necessaria ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie connesse agli accertamenti tributari oggetto di contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla giurisdizione tributaria e alla durata dell'incarico dei singoli componenti degli organi giudicanti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, nonche¨ con la riforma del sistema della riscossione, entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto-legge, si provvede alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni con l'obiettivo della progressiva concentrazione e contenimento del numero degli stessi rispetto alle consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per consentire l'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei processi, come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, si procede alle occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell'andamento di un triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla definizione del processo di cui al primo e al secondo periodo del presente comma è prorogato il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992. Art. 19 - Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri 1. All'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001 n. 66, le parole: «entro l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2008. A tale fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione ». Art. 19-bis - Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 1. L'art. 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Art. 20 - Interventi in materia di ammortizzatori sociali 1. All'art. 1., comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004 n. 291, dopo le parole: «può essere prorogato» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base di specifici accordi in sede governativa,» e, nel secondo periodo, le parole: «43 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «63 milioni di euro». 2. All'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998 n. 52, come da ultimo modificato dall'art. 6-septies del decreto-legge 30 dicem-bre 2004 n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005 n. 26, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006» e dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2006». 2-bis. Le risorse finanziarie per l'anno 2005 previste dall'art. 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, possono affluire nella speciale evidenza contabile istituita nell'ambito del bilancio dell'I.N.P.S. fino al 30 giugno 2006. Art. 20-bis - Modifiche alla legge 14 febbraio 1987 n. 40 1. Alla legge 14 febbraio 1987 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978 n. 845» sono sostituite dalle seguenti: «come definite dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia» b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;» sono soppresse c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio» d) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalità per la determinazione dell'entità dei contributi». 2. Per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987 n. 40, è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 13 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Art. 21 - Reclutamento nell'Arma dei carabinieri 1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 298, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2007». Art. 22 - Incenerimento dei rifiuti 1. All'articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133, le parole: «28 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006». 1-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il termine di cui ai commi 1 e 9 è fissato al 28 dicembre 2007». Art. 22-bis - Conferimento in discarica dei rifiuti 1. Al comma 9 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dopo le parole: «di tipo A» sono inserite le seguenti: «, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti». Art. 23 - Disposizioni in materia di energia e attività produttive 1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo art. 15. 2. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse. 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, nonchè la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di concessione. 4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980 n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997 n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento. 5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti a) dalla «messa in esercizio dell'impianto», intesa come data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo b) dalla «entrata in esercizio dell'impianto», intesa come data successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni operative definitive, ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria. 5-bis. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di liquidazione degli interventi per le finalità di cui all'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, sono prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilità finanziarie per i medesimi interventi che a tale data dovessero risultare ancora non liquidate possono essere destinate alla prosecuzione delle incentivazioni al commercio elettronico con provvedimento del Ministero delle attività produttive da adottare entro il 30 giugno 2006. Art. 23-bis - Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane 1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993 n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni. Art. 23-ter - Convenzione di Parigi per il disarmo chimico 1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995 n. 496, e rinnovati ai sensi dell'art. 25 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni. Art. 23-quater - Denunce dei pozzi 1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006». Art. 23-quinquies -Differimento di termini e agevolazioni concernenti aree colpite da calamità naturali 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003 n. 383, già differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004 n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005 n. 26, nonche¨ i termini di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 aprile 2000 n. 125, e all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004 n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004 n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006. 2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35, riammessi alle agevolazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato regola- mento di cui al decreto 10 dicembre 2003 n. 383, beneficiano delle provvidenze di cui agli articoli 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997 n. 228, e 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365. |
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